<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><oembed><version><![CDATA[1.0]]></version><provider_name><![CDATA[Rifondazione Comunista - Federazione di Mantova]]></provider_name><provider_url><![CDATA[https://prcmantova.wordpress.com]]></provider_url><author_name><![CDATA[rifondazionemantova]]></author_name><author_url><![CDATA[https://prcmantova.wordpress.com/author/rifondazionemantova/]]></author_url><title><![CDATA[La scure della manovra economica sulla&nbsp;scuola]]></title><type><![CDATA[link]]></type><html><![CDATA[<p><em>a cura di:</em><br />
<strong>Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea</strong><br />
<em>Direzione Nazionale – Dipartimento Conoscenza – Settore scuola</em></p>
<p><strong>Articolo 2 </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>1. A decorrere dall&#8217;anno 2011 è disposta lariduzione lineare del 10 per cento  delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell&#8217;ambito delle  spese rimodulabili di cui all&#8217;articolo 21, comma 5, lettera b),della citata  legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli  importi indicati nell&#8217;Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni  sono esclusi il fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate  all&#8217;informatica, alla ricerca e al finanziamentodel 5 per mille delle imposte  sui redditidelle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli  effetti di contenimento spesa dei Ministeri, derivantidall&#8217;applicazione  dell&#8217;articolo 6, …</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>I tagli ammontano a oltre 64 milioni per anno, di cui oltre 55 a carico  del bilancio del MIUR e circa 9 a quello del MEF. Si tratta di fondi destinati  alle spese di funzionamento delle scuole che vedranno così aggravarsi la  giàpesante situazione economica. È prevedibile che le scuole saranno costrette a  fare sempre più spesso ricorso al discutibile strumento del &#8220;contributo  volontario&#8221; dei genitori. Una potente accelerazione delle logiche di  privatizzazione.<br />
<!--more--></em><strong>Articolo 6 </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>(…)<br />
12. A decorrere dall&#8217;anno 2011 le amministrazioni pubbliche (&#8230;) non  possono effettuare spese per missioni, (&#8230;) per un ammontare superiore al 50  per cento dellaspesa sostenuta nell&#8217;anno 2009.<br />
13. A decorrere dall&#8217;anno  2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche (&#8230;) per attività  di formazione deve essere non superiore al 50 per cento dellaspesa sostenuta  nell&#8217;aiuto 2009.</p>
<p><em>Riguarda i viaggi d&#8217;istruzione, gli esami di stato all&#8217;estero e la  partecipazione a programmi internazionali, come scambi, gemellaggi, ecc.  (l&#8217;indennità di missione per spostamenti in Italia era stata già abolita). </em></p>
<p><em>Si dimezzano le possibilità di aggiornamento, in linea con il ritorno al  passato su contenuti e metodologie (voti, grembiulini, condotta, programmi,  ecc.) </em></p>
<p><em> </em><strong>Articolo 7</p>
<p></strong></p>
<p>(&#8230;)<br />
25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell&#8217;ambito del  Ministero dell&#8217;economia e delle finanze sono soppresse,ad eccezione di quelle  presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che  subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse.Con protocolli di  intesa, da stipularsi tra il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e le  Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl  territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della  difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul  territorio.</p>
<p><em>Le commissioni mediche hanno competenza per le visite collegiali relative  all&#8217;idoneità al servizio per motivi di salute (fino al 2002 la competenza era  delle ASL). La soppressione del livello provinciale comporta che chi deve  sottoporsi a tali visite, di sua iniziativa o perché l&#8217;accertamento medico è  stato disposto d&#8217;ufficio, dovrà sobbarcarsi il disagio, e le conseguenti  maggiori spese, del raggiungimento del capoluogo di regione.</p>
<p></em><strong>Articolo 8</p>
<p></strong></p>
<p>1. I1 limite previsto dall&#8217;articolo 2, comma618, della legge 24 dicembre  2007, n. 244per le spese annue di manutenzione ordinariae straordinaria degli  immobili utilizzati dalleamministrazioni centrali e periferiche dello Stato a  decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore  dell&#8217;immobile utilizzato. (…)</p>
<p>5. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le  amministrazionicentrali e periferiche dello Stato elaboranopiani di  razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per  cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del  2009 (…). In caso di mancata elaborazione ocomunicazione del predetto piano si  procedead una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla  predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le  risorse a disposizione dell&#8217;Amministrazione inadempiente sono ridotte del 8 per  cento rispetto allo stanziamento dell&#8217;anno 2009. (…)</p>
<p>14. Fermo quanto previsto dall&#8217;art. 9, le risorse di cui all&#8217;articolo 64,  comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse  modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo64, al settore  scolastico.</p>
<p><em>Già adesso gli enti locali, i comuni in particolare, non hanno risorse  sufficienti per la manutenzione degli edifici scolastici, molti dei quali sono  in condizioni pessime se non fatiscenti. Andrà sempre peggio.</p>
<p>Nella voce &#8220;consumi intermedi&#8221; rientrano materiali come quelli di  cancelleria, quelli per la pulizia, il toner di fotocopiatrici e stampanti, la  carta igienica, la carta per fotocopie, ecc. Molte di queste cose, assolutamente  necessarie, le scuole non riescono a comprarle e, in tanti casi, sono i genitori  a portarle, assolvendo un compito che la Costituzione assegna allo Stato. Anche  in questo caso i problemi si aggraveranno.</p>
<p>Cambia l&#8217;utilizzazione della quota di risparmi che la legge 133 aveva  destinato alla &#8220;carriera&#8221; del personale. Nelle prime stesure del decreto erano  indirizzati al ripianamento dei debiti del Miur nei confronti delle scuole,  mentre la formulazione attuale è più generica. L&#8217;operazione sulle carriere era  sbagliata, ma è comunque grave che si prelevino risorse dei lavoratori per fare  cassa.</p>
<p></em><strong>Articolo 9</p>
<p></strong></p>
<p>1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei  singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento  accessorio, previsto dai rispettivi ordinamentidelle amministrazioni pubbliche  (…) non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell&#8217;anno 2010,  fatto salvo quantoprevisto dal comma 17, secondo periodo.(…)</p>
<p>4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche  amministrazioniper il biennio 2008-2009 ed i miglioramentieconomici del  rimanente personale in regimedi diritto pubblico per il medesimo biennio non  possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per  cento.La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed  accordi stipulatiprima della data di entrata in vigore del presente decreto; le  clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a  decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente  decreto, i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La  disposizione di cui al primo periodo delpresente comma non si applica al  compartosicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.(…)</p>
<p>15. Per l&#8217;anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di  sostegno pari a quello in attività di servizio d&#8217;insegnamento nell&#8217;organico di  fatto dell&#8217;anno scolastico 2009/2010, fatta salva l&#8217;autorizzazione di posti di  sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsiesclusivamente nelle  situazioni di particolaregravità, di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, dellalegge 5  febbraio 1992, n. 104.(&#8230;)</p>
<p>17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure  contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 delpersonale di cui  all&#8217;articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 e successive modificazioni. È fatta salva l&#8217;erogazione dell&#8217;indennità di  vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall&#8217;anno 2010 in  applicazione dell&#8217;articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.</p>
<p>18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all&#8217;articolo 2,  della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:a) comma 13,  in 313 milioni di curo perl&#8217;anno 2011 e a decorrere dall&#8217;anno 2012;b) comma 14,  per l&#8217;anno 2011 e a decorreredall&#8217;anno 2012 complessivamente in 222 milioni di  euro annui, con specificadestinazione di 135 milioni di euro annui peril  personale delle forze armate e dei corpi dipolizia di cui al decreto legislativo  12 maggio 1995, n. 195. 23. Per il personale docente,Amministrativo, Tecnico ed  Ausiliario (A.T.A.)della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai  fini della maturazione delle posizioni e dei relativi incrementi  economiciprevisti dalle disposizioni contrattuali vigenti.(…)</p>
<p>37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni  contrattualidel comparto Scuola previste dagli artt. 82 e83 del CCNL 2006-2009  del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confrontotra le parti al  termine del triennio 2010-2012.</p>
<p><em><span style="font-family:Liberation Serif,Liberation Serif;font-size:small;"> </span></em></p>
<p><em><span style="font-family:Liberation Serif,Liberation Serif;font-size:small;">Tutto l&#8217;articolo interviene pesantemente, anche con effetti retroattivi,  sulla retribuzione dei pubblici dipendenti e, in modo ancora più duro, dei  lavoratori della scuola. Viene congelata al 2010 la retribuzione complessiva  (stipendio + accessorio) di <span style="text-decoration:underline;">ciascun dipendente</span>. Si vuole punire il  personale della scuola con un norma, oltretutto, assurda. Il trattamento  accessorio, per definizione, è quota variabile della retribuzione, è diverso da  lavoratore a lavoratore e può cambiare ogni anno. Nella scuola, spesso è frutto  di pratiche poco trasparenti che, in questo modo, verrebbero non solo non  intaccate ma, addirittura, consolidate. </span></em></p>
<p><em><span style="font-family:Liberation Serif,Liberation Serif;font-size:small;">Si rideterminano al 3,2% gli aumenti stipendiali per il biennio 2008/09 che  si era chiuso intorno al 4,2%. Per la prima volta si assisterebbe ad una  diminuzione della retribuzione nominale, in media di 20 € mensili a partire dal  mese di giugno! Oltre al danno economico, si tratta dello sfondamento di uno dei  principi cardine del rapporto di lavoro pubblico. </span></em></p>
<p><em><span style="font-family:Liberation Serif,Liberation Serif;font-size:small;">In barba alla sentenza della Corte Costituzionale si reintroduce, di fatto,  il blocco dell&#8217;organico di sostegno. Le eventuali deroghe riguarderanno,  infatti, i soli casi gravissimi. Si persevera nel tentativo di negare il diritto  all&#8217;istruzione ai più svantaggiati. </span></em></p>
<p><em><span style="font-family:Liberation Serif,Liberation Serif;font-size:small;">Salta del tutto, e per sempre, il rinnovo contrattuale 2010/12. Se solo si  tiene conto del mancato recupero dell&#8217;inflazione, il danno sarebbe mediamente di  almeno 1.600 € nel triennio. Ci si aggiunge la beffa dell&#8217;indennità di vacanza  contrattuale, poco più di una elemosina. </span></em></p>
<p><em><span style="font-family:Liberation Serif,Liberation Serif;font-size:small;">Oltre alla modifica degli stanziamenti in bilancio per il triennio  contrattuale, conseguenza del comma precedente, si sterilizza lo stesso  triennio, compreso l&#8217;anno in corso, ai fini degli aumenti per anzianità. Gli  effetti riguardano pressoché tutto il personale in servizio, sono permanenti e  comportano una perdita che, riferita agli stipendi attuali, per alcune posizioni  arriva ai </span></em></p>
<p><em><span style="font-family:Liberation Serif,Liberation Serif;font-size:small;">3.000 €. Da notare che, tra tutto il personale che usufruisce di meccanismi  automatici di anzianità, quello della scuola è il solo cui non sono riconosciuti  né gli effetti giuridici di tali anni né i benefici sulla pensione in caso di  pensionamento nel triennio. </span></em></p>
<p><em><span style="font-family:Liberation Serif,Liberation Serif;font-size:small;">Si tratta del salario accessorio a carattere fisso e ricorrente, la  Retribuzione Professionale Docente (RPD) e il Compenso Individuale Accessorio  (CIA) degli ATA, attualmente legato a fasce di anzianità. La norma sembra  preludere a future modifiche peggiorative dei criteri di attribuzione. </span></em></p>
<p><em> </em><span style="font-family:Liberation Serif,Liberation Serif;font-size:small;"><strong>Articolo 10</p>
<p></strong> </span></p>
<p><span style="font-family:Liberation Serif,Liberation Serif;font-size:small;">(…)<br />
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap  di cui all&#8217;articolo 3,comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,è accertata  dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da  effettuarsi in conformità a quanto previstodagli articoli 12 e 13 della medesima  legge.Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve  essere indicatala patologia stabilizzata o progressiva e specificato l&#8217;eventuale  carattere di gravità,in presenza dei presupposti previsti dall&#8217;art.3, comma 3,  della legge 5 febbraio 1992, n.</span></p>
<p><span style="font-family:Liberation Serif,Liberation Serif;font-size:small;">104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni  internazionali dell&#8217;Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del  collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap  sonoresponsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di  quanto previsto dall&#8217;articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio1992, n.  104. I soggetti di cui all&#8217;articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.  104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato,  elaborano proposte relativeall&#8217;individuazione delle risorse necessarie,  ivicompresa l&#8217;indicazione del numero delle oredi sostegno, che devono essere  finalizzate all&#8217;educazione e all&#8217;istruzione, restando a carico degli altri  soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e  materiali necessarie per l&#8217;integrazione el&#8217;assistenza dell&#8217;alunno disabile  richieste dal piano educativo individualizzato. </span></p>
<p><span style="font-family:Liberation Serif,Liberation Serif;font-size:small;"><em>Apparentemente si reiterano norme già contenute nelle disposizioni  legislative vigenti sulla materia. In realtà si lancia un messaggio minaccioso  nei confronti di due importanti organismi, le commissioni mediche e i GLH, per  condizionarne l&#8217;autonomia di valutazione, lasciando intendere che gli abusi  sarebbero frequenti. Inaccettabile.</p>
<p></em><strong>Articolo 12</p>
<p></strong> </span></p>
<p><span style="font-family:Liberation Serif,Liberation Serif;font-size:small;">(…)<br />
7. &#8230;il riconoscimento dell&#8217;indennità di buonuscita (…) spettante a  seguito di cessazione a vario titolo dall&#8217;impiego è effettuato: a) in un unico  importo annuale se l&#8217;ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle  relative trattenute fiscali, ècomplessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;b)  in due importi annuali se l&#8217;ammontare complessivo della prestazione, al lordo  dellerelative trattenute fiscali è complessivamentesuperiore a 90.000 euro ma  inferiore a 150.euro. In tal caso il primo importo annuale èpari a 90.000 euro e  il secondo importo annuale è pari all&#8217;ammontare residuo;(…)</span></p>
<p><span style="font-family:Liberation Serif,Liberation Serif;font-size:small;">10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1°  gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche  per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in  riferimento alle predette anzianità contributive non è giàregolato in base a  quanto previsto dall&#8217;articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento  di fine rapporto, il computodei predetti trattamenti di fine servizio si  effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con  applicazione dell&#8217;aliquota del 6,91 per cento. </span></p>
<p><span style="font-family:Liberation Serif,Liberation Serif;font-size:small;"><span style="font-family:Liberation Serif,Liberation Serif;font-size:small;"><em>I 90.000 € di buonuscita sono raggiungibili dai dirigenti scolastici e dai  docenti di scuola media e superiore. Per loro scatta il versamento con un  ritardo di ulteriori dodici mesi della quota eccedente tale limite. In sostanza,  si tratta di un prestito forzoso allo Stato. L&#8217;applicazione è immediata.</p>
<p>Dal 2011 si passerà tutti dal regime di buonuscita (TFS) al TFR, nettamente  più svantaggioso per il lavoratore. Non è neanche chiarito il meccanismo di  applicazione di questa norma, con possibili effetti ulteriormente peggiorativi  (ad esempio, nel caso in cui non fosse prevista la rivalutazione annuale della  quota di buonuscita maturatafino al 2011). È opportuno verificare di aver già  presentato la domanda di riscatto di periodi valutabili (ad esempio, gli anni di  durata legale del corso di laurea) per non perdere definitivamente questa  opportunità.</p>
<p></em><em><strong>L&#8217;insieme delle perdite di retribuzione avrà consistenti effetti  negativi anche su pensionie liquidazioni. A subire i danni maggiori saranno i  lavoratori più giovani; si può calcolareche un insegnante che dovesse iniziare  il suo servizio nel 2010 ci rimetterebbe circa 100.000 €, ai valori attuali, tra  stipendio, pensione e liquidazione. </strong></em></p>
<p></span></span></p>
]]></html></oembed>