<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><oembed><version><![CDATA[1.0]]></version><provider_name><![CDATA[Rifondazione Comunista - Federazione di Mantova]]></provider_name><provider_url><![CDATA[https://prcmantova.wordpress.com]]></provider_url><author_name><![CDATA[rifondazionemantova]]></author_name><author_url><![CDATA[https://prcmantova.wordpress.com/author/rifondazionemantova/]]></author_url><title><![CDATA[Piergiovanni Alleva: Cosa c&#8217;è dietro lo statuto dei&nbsp;lavori]]></title><type><![CDATA[link]]></type><html><![CDATA[<p><a href="https://prcmantova.files.wordpress.com/2010/11/image001.jpg"><img loading="lazy" data-attachment-id="1044" data-permalink="https://prcmantova.wordpress.com/2010/11/14/piergiovanni-alleva-cosa-ce-dietro-lo-statuto-dei-lavori/image001-3/" data-orig-file="https://prcmantova.files.wordpress.com/2010/11/image001.jpg" data-orig-size="240,143" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="image001" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;image001&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://prcmantova.files.wordpress.com/2010/11/image001.jpg?w=240" data-large-file="https://prcmantova.files.wordpress.com/2010/11/image001.jpg?w=240" class="size-full wp-image-1044 alignleft" title="image001" src="https://prcmantova.files.wordpress.com/2010/11/image001.jpg?w=240&#038;h=143" alt="" width="240" height="143" srcset="https://prcmantova.files.wordpress.com/2010/11/image001.jpg 240w, https://prcmantova.files.wordpress.com/2010/11/image001.jpg?w=150&amp;h=89 150w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" /></a>Dopo il &#8220;collegato lavoro&#8221; sulle cui brutture e pericoli ci siamo soffermati quindici giorni orsono sulle colonne di questo giornale, è uscita dal vaso di Pandora del ministro del Lavoro un&#8217;altra mefitica proposta normativa, che speriamo non divenga mai legge perché travolta dalla rovina del regime berlusconiano.</p>
<p>Adesso occorre, però, opporsi comunque con la massima fermezza e fin da ora perché, con riguardo ai temi del lavoro, l&#8217;unità di intenti nel centrodestra (e tra il centrodestra e la Confindustria) non è mai venuta meno. Il &#8220;collegato lavoro&#8221;, ad esempio, è stato recentemente approvato, a gran velocità, anche da Futuro e libertà e dall&#8217;Udc, in polemica con il Pdl su tutto, ma non sulle leggi che riducono e potenzialmente annullano i diritti dei lavoratori. Esaminiamo, dunque, questa sorta di &#8220;colpo di coda del caimano&#8221;, questo progetto di &#8220;statuto dei lavori&#8221; che, indecentemente, scimmiotta, nel nome, la grande legge che è stata ed è lo Statuto dei lavoratori.</p>
<p><!--more-->Si tratta tecnicamente di un progetto di legge delega per la emanazione di uno o più decreti legislativi diretti alla redazione di un testo unico denominato appunto Statuto dei lavori, che dovrebbe sostituire lo Statuto dei lavoratori, o, piuttosto, sovrapporsi ad esso e ad altre leggi di tutela. Diciamo &#8220;sovrapporsi&#8221; perché il progetto si caratterizza per una innovazione metodologica davvero perfida essendo d&#8217;altro canto la perfidia il tratto caratteristico dell&#8217;agire dei transfughi, al cui novero sicuramente appartengono gli autori e proponenti di questo progetto. L&#8217;innovazione metodologica consiste nel fatto che il nuovo testo legislativo invece di disporre direttamente previsioni peggiorative rispetto agli attuali in tema, ad esempio, di licenziamenti, di mansioni e qualifiche, di trasferimenti, di sanzioni disciplinari, di contratti precari, di orario di lavoro, di salario ecc., consentirà ai contratti collettivi di derogare in lungo e in largo le norme esistenti in relazione, ad esempio, alla collocazione territoriale o alla dimensione dell&#8217;impresa o al settore produttivo e così via.</p>
<p>Tanto per intenderci, i contratti collettivi potrebbero prevedere che in Calabria l&#8217;articolo 18 sulla tutela contro i licenziamenti non si applichi o si applichi solo sopra i 70 dipendenti o che nelle imprese fino a 20 dipendenti nel centro-Sud sia legittimo, in deroga all&#8217;articolo 2103 cod. civ. dequalificare il dipendente adibendolo a mansioni inferiori e così via. Ma quali contratti collettivi avrebbero questo smisurato potere derogatorio? La proposta di statuto dei lavori del ministro Sacconi non lo specifica e quindi si può intendere che lo avrebbero tutti i contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali ma comunque un&#8217;indicazione nel progetto viene pur data: che quei contratti collettivi in deroga dovrebbero valorizzare il ruolo e le funzioni degli organismi bilaterali.</p>
<p>Ed allora tutto è chiaro, e d&#8217;altro canto coerente con quanto già si è cominciato a fare con la legge Biagi e con il &#8220;collegato lavoro&#8221;: i contratti collettivi cui si pensa sono quelli che saranno firmati dai sindacati &#8211; Cisl e Uil anzitutto &#8211; che si sono già ridotti ed umiliati ad un ruolo subalterno e servente verso la controparte datoriale e che cercano di fare degli &#8220;organismi bilaterali&#8221; il luogo di una gestione corporativa, complice ed autoreferente degli interessi dei lavoratori.</p>
<p>In tal modo la Confindustria e le altre organizzazioni datoriali diverrebbero, con la complicità di questi sindacati serventi, i veri legislatori in tema di lavoro, espropriando lo stesso parlamento. E per di più &#8211; occorre sottolinearlo perché questo è il peggio del peggio &#8211; legislatori del caso per caso a seconda delle convenienze. L&#8217;anticipo di questa strategia lo abbiamo già visto con l&#8217;accordo separato di Pomigliano, e con quello che ha introdotto l&#8217;articolo 4-bis del Ccnl metalmeccanico, che, appunto, consente deroghe locali caso per caso alle norme contrattuali.</p>
<p>Tutti comprendono che un diritto del lavoro ridotto ad una specie di &#8220;colabrodo&#8221; dal moltiplicarsi degli accordi in deroga cesserebbe di essere un diritto del lavoro, cioè un&#8217;insieme di garanzie certe per i lavoratori. Bisogna, però, chiedersi come si è potuti arrivare a questo punto non tanto in sede politica, perché questo è chiaro, ma in sede di teoria giuridica. Si può dire, veramente, a questo proposito, che &#8220;la via dell&#8217;inferno è lastricata di buone intenzioni&#8221;: quando c&#8217;era l&#8217;unità sindacale il legislatore italiano concepì l&#8217;idea &#8211; in sé non peregrina &#8211; di una integrazione tra la fonte legale primaria e la fonte secondaria contrattual-collettiva, ritenendo che in tal modo i fenomeni sociali potessero esser meglio colti nella loro dinamica. Così, per intendersi, la legge invece di stabilire solo lei quando potessero essere stipulati i rapporti a termine aveva previsto che potessero essere conclusi anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.</p>
<p>Su un presupposto, però, tanto politico quanto giuridico, ossia che si trattasse di contratti stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi, e fin quando vi è stata l&#8217;unità sindacale, la rappresentatività di tali sindacati, che firmavano unitariamente era indiscutibile, ed era anche suplrfluo porsi il problema di misurarla. Ora è cambiato tutto, e non per nulla il progetto di &#8220;statuto dei lavori&#8221; conferisce un enorme potere derogatorio delle norme di legge alla contrattazione collettiva senza più accennare a questioni e misure di maggiore rappresentatività, proprio perché evidentemente si vuole che gli accordi derogatori della legge siano accordi separati, firmati dai sindacati collaborativi e serventi, ancorché comparativamente meno rappresentativi.</p>
<p>Si tratta di una strategia incostituzionale &#8211; sia chiaro &#8211; perché la stessa Corte costituzionale ha ritenuto legittima quella integrazione tra fonte legislativa e fonte contrattuale collettiva solo in quanto questa possa dirsi effettivamente rappresentativa dell&#8217;assoluta maggioranza dei lavoratori sindacalmente organizzati, ma questa considerazione non è sufficiente a rassicurarci: è ora, pensiamo, che la fonte legale e quella contrattuale riacquistino la loro distinta fisionomia e finalità, ma soprattutto che vengano fissati come condizione di legittimità della fonte contrattuale i suoi requisiti di maggiore rappresentatività e di rappresentanza, ossia di conformità verificata attraverso referendum, dei risultati negoziali alla volontà dei lavoratori interessati.</p>
]]></html><thumbnail_url><![CDATA[https://prcmantova.files.wordpress.com/2010/11/image001.jpg?fit=440%2C330]]></thumbnail_url><thumbnail_width><![CDATA[]]></thumbnail_width><thumbnail_height><![CDATA[]]></thumbnail_height></oembed>